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Giurisprudenza

Rimesse alle SU le condizioni per la variazione unilateralmente dei tassi dei buoni fruttiferi postali

14 Settembre 2018

Cassazione Civile, Sez. I., 31 agosto 2018, n. 21543 – Pres. Magda, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza interlocutoria n. 21543 del 31 agosto 2018, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alle condizioni per la variazione unilateralmente dei tassi dei buoni fruttiferi postali operata tramite decreto ministeriale.

L’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale), prevede infatti che le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi siano disposte con decreto ministeriale, e che esse abbiano effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Il problema si pone con riferimento all’individuazione delle condizioni necessarie per l’applicazione ai buoni postali già emessi della riduzione in corso di rapporto del tasso di interessi compensativo operata a mezzo intervento ministeriale.

Secondo un primo orientamento, infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe condizione sufficiente per l’applicazione della riduzione del tasso stabilita dal decreto ministeriale. In tal senso, l’art. 173 cod. postale risulterebbe incidere in modo diretto sul contenuto disciplinare del contratto stipulato tra l’emittente e l’investitore, venendo a costituirne parte integrante. Con la conseguenza ulteriore che, sin dal momento della stipula dei buoni, gli investitori vanno considerati come pienamente consapevoli della circostanza che i tassi possono subire delle variazioni.

Secondo altro orientamento, invece, la modifica sarebbe condizionata alla messa a disposizione, da parte dell’emittente, delle tabelle aggiornate con i nuovi tassi rinvenibili presso gli uffici postali. Tale orientamento muove dal comma 3 dell’art. 173 cod. postale, il quale prevede che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” e che “tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

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