Se un contratto bancario è viziato da nullità, per l’individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali; l’attribuzione della natura solutoria o ripristinatoria, sulla scorta dei saldi banca, determinerebbe una violazione dell’art. 1194 c.c.
I diritti di credito e debito non devono nascere dalle annotazioni della banca ma dai rapporti giuridici sottostanti. (cfr. Cass. civ. 3858/2021)
Va riaffermato l’antico principio che la “realtà giuridica” deve prevalere sulla “realtà storica”, generata in questo caso da illegittime annotazioni bancarie, seguendo il metodo praticato negli ordinamenti giuridici della “fictio iuris”, per cui l’unica realtà è quella riconosciuta dalla legge