Con determinazione del 28 gennaio 2022 n. 60, la Consob ha indicato la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo in società quotate.
Si ricorda che gli articoli 147 ter, comma 1 e 148, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio prevedono che “i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate …” e “La Consob stabilisce con regolamento modalità per l’elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti …”.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Su queste tematiche si segnala il webinar del 17 febbraio sulle novità in materia di corporate governance per le società quotate