WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione: ambito di applicazione

27 Luglio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 21/E del 26 luglio 2023 che torna sul tema della rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione soffermandosi sull’ambito di applicazione.

Tale misura, introdotta dall’art. 1, commi da 213 a 218, della legge di Bilancio 2023, è stata istituita come alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata ai commi da 186 a 204.

Entro il 30 settembre 2023, il ricorrente in Cassazione può quindi rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio pendenti al 1° gennaio 2023 che abbiano ad oggetto atti impositivi.

È quindi prevista la conclusione di un accordo tra le parti coinvolte nel giudizio in Cassazione con successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, cui si associa il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

La Circolare n. 21/E segue le precedenti del 27 gennaio e 20 marzo 2023 che già si erano soffermate sul tema della rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione.

Con la Circolare n. 21/E l’Agenzia delle Entrate esamina l’ambito di applicazione e l’oggetto di questa misura agevolata, specificando come rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

La rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212).

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della rinuncia le liti relative a sole sanzioni e quelle sul mancato riconoscimento di rimborsi.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter