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Giurisprudenza

Rinuncia al diritto di opzione da parte del socio e tutela dei terzi creditori

28 Novembre 2016

Marco Miraglia, Avvocato presso Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Tribunale di Milano, 23 settembre 2016, n. 10402 – Pres. Rel. Perozziello

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano esclude la configurabilità di simulazione assoluta del socio che rinunci all’esercizio del diritto di opzione nel contesto di copertura perdite e conseguente ricostituzione del capitale sociale, qualora il socio medesimo persegua lo specifico fine della dismissione della propria partecipazione nel capitale sociale della società, sottoscritto interamente da un altro socio.

In tal caso, «non pare ravvisabile alcuna discordanza tra la volontà espressa dal [socio] e l’intento in tesi perseguito dallo stesso». Infatti, alla dichiarazione di rinuncia (o comunque al “fatto” della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale) seguiva automaticamente l’effettiva perdita della partecipazione.

Resta inteso che, sussistendone i presupposti, i creditori pregiudicati dal mancato esercizio dell’opzione potrebbero esperire una distinta azione revocatoria.

Sono ravvisabili gli elementi di simulazione (relativa, non assoluta) nel – diverso – caso in cui la rinuncia del socio fosse volta al fine dell’occultamento a terzi della partecipazione attraverso l’interposizione fittizia del socio sottoscrittore dell’intero capitale sociale.

Inoltre, i Giudici milanesi hanno escluso – nel caso di specie – la possibilità di addivenire ad una dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.. Lungi dall’esaminare i singoli presupposti dell’azione revocatoria, è qui utile sottolineare che gli stessi Giudici, riprendendo un orientamento della Suprema Corte di Cassazione[1], hanno ribadito la possibilità di esperire tale azione in conseguenza della rinuncia del socio al diritto di opzione solo ove tale opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato; pertanto, nell’ambito della disciplina della società a responsabilità limitatala la revoca è subordinata alla dimostrazione che il diritto di opzione sia suscettibile di alienazione secondo la legge di circolazione delle quote stabilita dallo statuto sociale.



[1] Cass., sez. I, 11-05-2007, n. 10879. 

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