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Riorganizzazione societaria: realizzo controllato e abuso del diritto

14 Settembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 450 del 09 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti analizzando, rispetto alla configurabilità di una situazione di abuso del diritto, un’operazione di riorganizzazione societaria che beneficia del regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis, del TUIR.

Nel caso di specie, l’operazione si realizza attraverso preliminari operazioni di cessione di partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute dal conferente in favore della società conferitaria e preventive donazioni di quote di partecipazione della conferita e della conferitaria.

L’operazione di riorganizzazione è finalizzata alla suddivisione della originaria holding di famiglia in due holding facenti capo a due distinte famiglie già socie originarie, funzionale alla semplificazione dei processi decisionali del singolo ramo, a consentire l’autonomia di investimenti ed un autonomo passaggio generazionale interno ad ogni ramo. 

Nel richiamare la propria precedente Risposta n. 429 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia ha ricordato come la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia singolarmente che nel complesso, rientrino in un più ampio progetto di riorganizzazione societaria e risultino coerenti, unitamente al successivo conferimento, con le finalità riorganizzative prospettate, risulti idonea a soddisfare i requisiti di applicazione del regime di realizzo controllato o neutralità indotta previsto dal comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR in sostituzione di quello ordinario ex articolo 9 TUIR. 

Il conseguimento del vantaggio fiscale, risulta quindi lecito laddove l’operazione risulti nel suo complesso coerente con la ratio del suddetto comma 2-bis dell’articolo 177 TUIR. 

Tale coerenza si configura nel caso analizzato dall’Agenzia, laddove le partecipazioni ostative vengono alienate a valori di mercato ex articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri.

Il realizzo di tali partecipazioni a valori correnti è funzionale all’applicazione del regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2-bis TUIR, essendo rispettata la ratio normativa sottostante.

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