Il contratto di consorzio, di cui all‘art. 2602 c.c., non comporta l‘assorbimento delle imprese contraenti con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, bensì unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti. Ne consegue che, sotto il profilo tributario, l‘ente consortile ha l‘obbligo di ribaltare sulle singole società consorziate, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate ovvero dallo stesso consorzio con strutture proprie o con l‘impiego di imprese terze.
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