Con Risposta n. 278/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riporto delle perdite, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE in presenza di consolidato nel contesto di una fusione.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, in caso di operazioni di fusione tra società facenti parte dello stesso consolidato nazionale e con perdite fiscali riportabili, non è possibile attuare manovre elusive al fine di realizzare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti. Ciò perché, per effetto dell’operazione di aggregazione, non è possibile fruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili.
Il regime di consolidato fiscale nazionale tra l’istante e le altre società consentirebbe già la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali (riporto delle perdite), anche in assenza di fusione. Pertanto, tali operazioni sono neutrali nei confronti delle perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Per quanto riguarda le eccedenze di interessi passivi, le disposizioni limitative dell’articolo 172, comma 7 del TUIR sono pienamente operanti in presenza di operazioni di aggregazione aziendale che non interrompono la tassazione di gruppo.
Inoltre, per le eccedenze ACE maturate durante la validità dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che siano pienamente operanti le disposizioni limitative (limite del patrimonio netto e test di vitalità) dell’articolo 172, comma 7 del TUIR. Ciò vale per le operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.