In tema di riporto delle perdite di cui all’art. 84 TUIR, nella formulazione ratione temporis applicabile, il riferimento al “soggetto” controllante di cui alla lettera a) della seconda parte del comma 3 della citata norma, quale esclusione della limitazione dell’operatività del riporto, deve essere inteso anche in termini di persona fisica che, a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio, sempre che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti (anche negoziali) posti in essere in nome proprio e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all’attività medesima.