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Ripresa mercati dei capitali: in GU UE le modifiche a MiFID II e Regolamento Prospetto

26 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2021:

  • la Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19;
  • il Regolamento (UE) 2021/337 che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto) per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la Direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency) per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi da Covid-19.

Le presenti modifiche fanno parte di un pacchetto di misure per far fronte alla crisi da Covid-19 e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

Scopo della Direttiva è quello di sostenere la ripresa attraverso l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. L’obiettivo generale di tali modifiche dovrebbe pertanto consistere nel rimuovere gli oneri burocratici non necessari e introdurre misure attentamente calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, che si applicheranno a decorrere dal 28 febbraio 2022.

Il Regolamento mira invece ad introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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