L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – nell’ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest’ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all’avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell’ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.