Con la sentenza del 4 dicembre 2014, il Tribunale di Milano ha stabilito che è risarcibile il danno subito da un azionista perché indotto dalla società ad acquistare le relative partecipazioni a causa della diffusione di informazioni non veritiere sulle sue condizioni patrimoniali.
Le condizioni per la configurabilità di siffatto danno consisterebbero, in primo luogo, nella sussistenza di una falsa rappresentazione della realtà contabile sociale tale da ingenerare una sovrastima del valore delle azioni nel mercato e, in particolare, negli investitori, i quali, peraltro, non si fondano solo sulle dichiarazioni sociali ma su una serie di informazioni, tra le quali i corsi di borsa; in secondo luogo, che dette informazioni siano idonee ad influenzare il valore di mercato degli strumenti partecipativi; e, infine, che l’acquirente sia stato determinato all’acquisto a causa delle false dichiarazioni sociali.