1) L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.
2) L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
3) L’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.