La Cassazione, con l’ordinanza del 27 marzo 2024, n. 8244 (Pres. Scoditti, Rel. Rossetti), affronta, in materia di risarcimento diretto del danno derivante da sinistro stradale, la questione relativa all’equiparabilità o meno di un’area privata alla pubblica via e, pertanto, all’operatività del meccanismo del risarcimento diretto.
Nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale tra due veicoli avvenuto all’interno di un piazzale adibito allo scarico merci, la parte ricorrente chiede il risarcimento del danno patito alla compagnia assicurativa la quale eccepisce che, essendo il sinistro avvenuto in un’area non equiparabile ad una strada pubblica, non trova applicazione la copertura assicurativa per la responsabilità civile, ivi compreso l’art. 149 cod.ass.
In primo grado, il Tribunale accoglie le doglianze della parte attorea.
In Appello, viceversa, viene affermato che il danneggiato, in questa particolare tipologia di sinistro, non può promuovere l’azione di risarcimento diretto.
La Cassazione, espresso il principio di diritto, cassa la decisione impugnata rinviandola al giudice di Appello.
La Corte ribadisce, aderendo alla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., Sez.Un., Sent. del 30 luglio 2021, n. 21983) ed al diritto comunitario, che, ai sensi della norma generale di cui all’art. 122 cod.ass. che stabilisce i presupposti per tutte le azioni previste dal codice stesso (artt. 126, 144, 149, 283 e 294 cod.ass.), il piazzale in cui è avvenuto il sinistro è equiparabile alla pubblica via in quanto i mezzi ivi presenti sono stati utilizzati in conformità alla loro funzione abituale.
Per tale motivo, dal combinato disposto di cui all’art. 149 cod.ass. e al d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, essendo in essere un contratto assicurativo, quale presupposto legittimante per la domanda di risarcimento diretto, «si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che graverebbe sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo» (cfr. Cass., Sez. VI, Ord. del 20 settembre 2017, n. 21896).