La Cassazione, con ordinanza del 20 aprile 2023, n. 10686 (Pres. Travaglino, Rel. Sestini), affronta, in materia di risarcimento dei danni riportati a causa di un incidente stradale, la questione relativa alla corretta applicazione dell’art. 2058 C.c. (risarcimento in forma specifica) in coordinazione con il requisito di non eccessiva onerosità per il debitore.
Nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale tra due veicoli, accertato il concorso di colpa, mentre il Giudice di Pace liquida i danni in forma specifica, il Tribunale li liquida per equivalente.
La Suprema Corte accoglie le doglianze della parte ricorrente in quanto il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, senza rilevare che la riparazione del veicolo avrebbe potuto comportare un aumento di valore dello stesso.
La Corte ribadisce, aderendo alla consolidata giurisprudenza, che le due modalità di risarcimento si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione: ai sensi del primo comma, il danneggiato può chiedere, seguendo la modalità ordinaria, la reintegrazione in forma specifica, oggettivamente parametrata sui costi necessari per la riparazione dei beni, volta a ripristinare la situazione patrimoniale lesa; ai sensi del secondo comma, invece, il giudice, può disporre il risarcimento per equivalente, calcolato con la differenza tra il valore del bene prima e dopo il danno, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Con riferimento ai sinistri stradali, l’eccessiva onerosità si ha quando il costo totale delle riparazioni atte a riportare il veicolo nello stato antecedente al sinistro superi notevolmente il suo valore di mercato risultando, non solo, eccessivamente oneroso il risarcimento per il danneggiante, ma anche determinando la locupletazione del danneggiato.
Il giudice, nella corretta applicazione dell’art. 2058 c.c. guidata dal suo prudente apprezzamento, dovrà, quindi, valutare l’eccessiva onerosità sia dal punto di vista dell’entità dei costi che da quello della possibile locupletazione del danneggiato che sarebbe contraria alla finalità risarcitoria rendendo ingiustificata la condanna del debitore ad un risarcimento eccedente il valore del bene danneggiato.