Con sentenza n. 2735 del 4 settembre 2012, il Tribunale di Bari ha deciso, in favore degli investitori, una controversia in materia di obbligazioni argentine.
Il provvedimento, che affronta diversi profili classici nel contenzioso formatosi in materia, si segnala per la disamina svolta in relazione alla liquidazione del danno, secondo la banca suscettibile di riduzione ex art. 1225 e 1227 c.c..
Per quanto attiene il richiamato limite alla prevedibilità del danno, cui deve essere (in assenza di dolo) commisurato il risarcimento, il Tribunale evidenzia come, tenuto conto degli outlook negativi che si addensavano sui titoli argentini già al momento dell’investimento, il danno riconducibile alla perdita del capitale doveva di certo ritenersi “prevedibile”.
Secondariamente, il Tribunale ha escluso la configurabilità del concorso di colpa dei creditori nel fatto che gli investitori, nell’anno 2001, allorquando il default della Repubblica Argentina era ormai stato diffuso dai mezzi di informazioni, si fossero astenuti dal dismettere tempestivamente le proprie obbligazioni.
Tale comportamento, infatti, presuppone una conoscenza delle dinamiche dei mercati ed una capacità di acquisire informazione, che, nel caso di specie, stante lo scarso livello culturale e la limitata propensione al rischio degli investitori, gli stessi non potevano possedere.
Allo stesso modo, per quel che riguarda la mancata adesione degli investitori all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dalla Repubblica Argentina a seguito del default, il concorso di colpa va escluso considerando che tale adesione non era certo obbligatoria, ma rimessa alla volontà degli attori, i quali hanno ritenuto, essendo appunto liberi di farlo, di non aderirvi, con un comportamento, secondo il Tribunale, pienamente giustificato in considerazione della scarsa affidabilità del paese sudamericano.