Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato ha pubblicato la massima n. 80/2022 sulla disciplina dell’esercizio del riscatto delle azioni.
In allegato si pubblica la massima n. 80/2022 unitamente al commento ed alle note bibliografiche realizzate dal Consiglio Notarile.
Di seguito i principi espressamente indicati nella massima.
1. Qualora, ai sensi dell’art.2437 sexies c.c., tutte o parte delle azioni siano riscattabili da parte della società, lo statuto può derogare all’applicazione dell’art.2437 quater c.c., prevedendo che la società stessa acquisti direttamente le azioni per le quali ha esercitato il potere di riscatto.
2. Qualora le azioni siano riscattabili da parte di soci, lo statuto può chiarire che la disposizione dell’art.2437 quater c.c., e quindi il procedimento di liquidazione nella stessa previsto, non si applica.
3. Anche qualora sia applicabile il procedimento previsto nell’art.2437 quater c.c. in quanto compatibile, l’esercizio del potere di riscatto non può costituire legittima ragione di riduzione reale del capitale sociale al di fuori della fattispecie prevista nell’art.2357 bis, primo comma, lett. a) c.c., stante l’espresso rinvio a quest’ultima disposizione contenuto nell’art.2437 sexies c.c..
4. Qualora la società intenda esercitare il potere di riscatto, ai sensi dell’art.2437 sexies c.c., trattandosi di una fattispecie di acquisto discrezionale, si applica la disciplina dell’art.2357 c.c., a meno che lo statuto preveda che le azioni possano essere riscattate, ai sensi dell’art.2437 sexies c.c., per essere annullate, previa delibera di riduzione del capitale sociale ex art.2445 c.c., ai sensi dell’art.2357 bis, lett.a) c.c., espressamente richiamato.
5. La fonte statutaria rende il riscatto una vicenda organizzativa funzionale a determinare una modificazione del rapporto sociale misurato in azioni (alla stregua del recesso e della decadenza del socio moroso disciplinata nell’art.2344 c.c.) e pertanto l’esercizio del relativo potere, anche se attribuito ad azionisti, deve essere sempre mediato dagli organi sociali, come chiarito anche dalla disciplina legale (art.2437 ter e art.2437 quater c.c.). Pertanto, l’autonomia statutaria può elaborare liberamente termini, condizioni e modalità di esercizio ed attuazione del potere di riscatto, nel rispetto del diritto del socio riscattato all’equa valorizzazione della liquidazione involontaria del suo investimento e della necessaria partecipazione dell’organo di amministrazione e di quello controllo, per le rispettive competenze, in funzione di determinazione del valore delle azioni riscattate in conformità ai criteri legali e statutari (ai sensi dell’art.2343 ter c.c.), di accertamento delle condizioni e dei presupposti statutari e legali (art.2357 c.c.) di esercizio del – e di soggezione al – potere di riscatto, di attuazione della sostituzione dell’azionista riscattato con il titolare del potere di riscatto nell’organizzazione sociale, di pagamento del valore di liquidazione all’azionista che ha subito il potere di riscatto.
6. Qualora la riscattabilità rappresenti la caratteristica di una categoria, l’avvenuto riscatto non muta le caratteristiche dell’azione che resterà riscattabile, salvo che lo statuto non ne preveda la conversione automatica in azioni ordinarie o di altra categoria non connotata da riscattabilità. Qualora tutte le azioni siano riscattabili, l’estinzione del potere e della correlata posizione di soggezione consegue solo alla modifica dello statuto sociale, non all’esercizio del potere medesimo.