Attraverso la forma della risposta a quesito, la Covip ha fornito chiarimenti in materia di riscatto della posizione individuale di previdenza complementare ex art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, con particolare riguardo all’ipotesi di lavoratori con contratti di solidarietà.
Tale norma prevede che l’iscritto possa esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra dodici e quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
L’ipotesi del collocamento in solidarietà non è quindi espressamente contemplata dalla norma tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione.
In assenza di un richiamo espresso, la Covip, per i motivi meglio espressi nel documento in allegato, ritenendo non assimilabile la situazione rappresentata a quelle indicate nella disposizione di legge, ha ritenuto che gli aderenti destinatari degli accordi di solidarietà non possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dall’art. 14, comma 2, lett.b), del d.lgs. n. 252 del 2005.