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Rischio climatico: Consob aggiorna le informazioni da trasmettere sulle relazioni al bilancio

6 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha richiesto il 5 marzo scorso alle società di revisione l’invio della scheda di controllo riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell’attività di controllo legale dei conti, aggiornata in relazione al rischio climatico.

Come noto, il firmatario della relazione di revisione deve infatti trasmettere alla Consob la predetta scheda entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della relazione sui bilanci d’esercizio e consolidato (così come da comunicazione Consob n. 12019297del 15 marzo 2012).

La scheda di controllo è dunque stata aggiornata e la nuova versione è già disponibile sul sito internet della Consob, a questo link.

L’aggiornamento ha riguardato la sezione denominata “Altre informazioni” del quadro riassuntivo: in particolare, è stata eliminata la richiesta contenuta nella sub-sezione relativa alle “Informazioni relative al possesso della qualifica di PMI”, per adeguare la scheda alle modifiche normative intervenute all’art. 2-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

Inoltre, la sezione è stata integrata con l’introduzione di due nuove sub-sezioni:

  • Priorità di vigilanza e rischio climatico”: tale sezione contiene specifiche domande con cui si richiede al revisore di indicare se sono stati ritenuti rilevanti dall’Emittente (ai sensi del principio IAS 1) gli impatti del rischio climatico sul bilancio e le priorità di vigilanza per l’informativa finanziaria contenute nel documento ESMA European common enforcement priorities applicabili all’anno di riferimento del bilancio oggetto di revisione contabile.
  • Disposizioni del Regolamento delegato UE 2019/815”: poiché tale regolamento ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali degli emittenti quotati nei mercati regolamentati dell’UE, è richiesto al revisore di indicare se il bilancio d’esercizio è stato predisposto nel formato XHTML, e se il bilancio consolidato, oltre ad essere stato predisposto nel formato XHTML, è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/815.
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