Il 14 marzo l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e l’AFME (Associazione per i mercati finanziari in Europa) hanno presentato una risposta congiunta alla consultazione dell’EBA (Autorità bancaria europea) sulle bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative a elementi specifici del metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR).
Si definisce rischio di controparte quel rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.
Nella risposta, le associazioni evidenziano le loro preoccupazioni per la frammentazione dei requisiti normativi relativi al SA-CCR tra le varie giurisdizioni e ritengono fondamentale effettuare una revisione complessiva del quadro normativo sul rischio di controparte SA-CCR a livello internazionale, al fine di migliorare la sensibilità al rischio SA-CCR e ridurre al minimo il rischio di frammentazione del mercato.
La bozza di RTS EBA sul rischio di controparte, in particolare, fornisce opzioni per il calcolo del delta di vigilanza delle materie prime.
Tuttavia, vi sono casi in cui dei fattori di rischio sottostanti un contratto di opzione, possono verificarsi anche in altre classi di attività.
Le associazioni raccomandano di estendere l’applicazione del delta di vigilanza a tutte le classi di attività e di utilizzare i delta effettivi del front office (FO) o i delta derivati dai prezzi FO, come nella Fundamental Review del Trading Book.
Sottolineano inoltre che le agenzie statunitensi hanno proposto di estendere il passaggio a λ a tutte le classi di attività, non solo alle materie prime: le associazioni raccomandano quindi all’EBA di allinearsi alle agenzie statunitensi e di estendere l’ambito di applicazione a tutte le classi di attività.