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Rischio di credito e CRR III: raccomandazioni EBA

18 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una dichiarazione sull’applicazione delle recenti modifiche al CRR, attuate con Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), nell’area del rischio di credito, in relazione al metodo basato sui rating interni.

EBA, preliminarmente, accoglie con favore l’entrata in vigore del nuovo pacchetto bancario europeo (CRR III), che implementa il quadro definitivo di Basilea III nella regolamentazione dell’UE: tuttavia, per assicurare un’agevole attuazione operativa del pacchetto bancario, incoraggia gli istituti e le autorità competenti a impegnarsi in un dialogo attivo.

In particolare, EBA fornisce le seguenti raccomandazioni agli istituti:

  • comunicare alle proprie autorità competenti il panorama dei modelli previsti in relazione al rischio di crdito, in particolare a seguito della migrazione delle esposizioni al metodo di base (F-IRB) e al metodo standard: un aspetto fondamentale, per EBA, è garantire che i sistemi di rating funzionino adeguatamente nel loro ambito di applicazione
  • valutare e classificare i cambiamenti derivanti dall’attuazione del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR III), nell’ambito del rischio di credito, che hanno un impatto sulla performance di un sistema di rating, in base al regolamento delegato della Commissione sulla rilevanza delle modifiche al metodo IRB (metodo dei rating interni); d’altronde, le modifiche derivanti dall’attuazione del CRR III che non hanno un impatto sulla performance di un sistema di rating, non dovrebbero essere considerate nell’ambito del Regolamento delegato modifica del modello dell’approccio IRB
  • condividere con le proprie autorità competenti un piano di implementazione degli aggiornamenti modellistici previsti che sono collegati ai futuri prodotti di vigilanza dell’EBA: in tale contesto, secondo EBA, gli aggiornamenti della modellizzazione in relazione ai parametri del fattore di conversione del credito (CCF) potrebbero non dover essere prioritari fino alla data di applicazione delle linee guida EBA sull’IRB-CCF.
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