Il 24 luglio 2024, la Commissione europea ha adottato un atto delegato ai sensi dell’articolo 461 bis del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), che rinvia di un anno, al 1° gennaio 2026, l’applicazione della revisione del quadro normativo sul rischio di mercato nell’UE, la cosiddetta Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
A seguito di tale rinvio, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una lettera di non intervento sul confine tra il portafoglio bancario (banking book) e il portafoglio di negoziazione (trading book) e condivide le proprie considerazioni su questioni tecniche e problematiche derivanti dal rinvio del requisiti CRR III.
Delle novità del Regolamento CRR III parleremo nel corso del webinar organizzato dalla nostra Rivista il 17 ottobre 2024 “Basilea IV: le novità del CRR III. Impatti per gli operatori bancari e finanziari“.
Nella sua lettera, l’EBA raccomanda alle autorità competenti di non dare priorità ad alcuna azione di vigilanza o di applicazione in relazione alle modifiche alle disposizioni che stabiliscono il confine tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione, o a quelle che definiscono i trasferimenti interni di rischio tra i portafogli.
In questo contesto, l’EBA richiama come applicabili le considerazioni espresse in un’altra lettera di non intervento pubblicata nel febbraio 2023 sullo stesso argomento.
L’EBA ritiene che l’applicazione anticipata delle nuove disposizioni sul confine tra banking book e trading book e sui trasferimenti interni del rischio, rispetto al resto del quadro FRTB, non ancora attuato nell’Unione ai fini patrimoniali, sottoporrebbe gli istituti a un’attuazione in due fasi operativamente complessa, frammentata e costosa.
Non esistono giurisdizioni a livello globale, ricorda l’EBA, che prevedano un’attuazione in due fasi del quadro FRTB. Ciò significa che un’applicazione anticipata delle disposizioni sui confini porterebbe gli istituti globali a essere soggetti a requisiti normativi molto diversi a seconda del luogo in cui viene effettuata la gestione del rischio, con conseguente frammentazione del quadro normativo.
L’EBA condivide inoltre alcune considerazioni su una serie di questioni tecniche e di attuazione derivanti dal rinvio, ritenute rilevanti e pertinenti al fine di ottenere un’attuazione armonizzata del quadro sul rischio di mercato tra gli istituti durante il periodo di rinvio. L’EBA fornisce inoltre chiarimenti sull’esercizio di benchmarking di vigilanza.