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Rischio di mercato: la Commissione UE posticipa di un anno gli standard CRR III

31 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Articolo aggiornato nelle parti in corsivo e sottolineato – La Commissione europea ha adottato oggi un atto delegato che posticipa al 1° gennaio 2026 la data di applicazione degli standard di Basilea III sulla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB) nell’UE per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle banche.

Il Regolamento delegato (UE) 2024/2795 del 24 luglio 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, il 31 ottobre 2024.

La commissione ricorda che l’UE ha concordato una revisione delle norme bancarie, ovvero del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), che ha completato l’attuazione di Basilea III in Europa.

Questo pacchetto di riforme, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, implementa anche i requisiti prudenziali relativi al rischio di mercato (“Fundamental Review of the Trading Book” o “FRTB”) introdotti da Basilea III, che incorporano tecniche di misurazione del rischio più sofisticate e mirano ad allineare maggiormente i requisiti patrimoniali ai rischi effettivi che le banche affrontano nelle loro attività sui mercati dei capitali.

La parità di condizioni a livello internazionale è particolarmente importante per queste attività, poiché la concorrenza tra le banche attive a livello internazionale è molto intensa in questo settore, data la facilità con cui le attività di mercato possono essere condotte tra le varie giurisdizioni: per evitare distorsioni del campo di gioco, l’attuazione delle norme FRTB dovrebbe quindi convergere il più possibile tra le varie giurisdizioni.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno incaricato la Commissione europea di monitorare l’attuazione internazionale degli standard FRTB tra le varie giurisdizioni e le hanno conferito il potere di adottare atti delegati per garantire condizioni di parità a livello internazionale, nel caso in cui vengano individuate deviazioni significative nell’attuazione da parte dei Paesi terzi, sia in termini di tempistica che di requisiti (art. 461 bis del CRR III).

Il monitoraggio da parte della Commissione dell’attuazione nelle varie giurisdizioni, indica che alcune di esse hanno già attuato gli standard o sono in procinto di farlo; tuttavia, altre importanti giurisdizioni, devono ancora finalizzare le loro norme o comunicare un calendario preciso per l’attuazione: gli Stati Uniti non hanno ancora chiarito quando e come finalizzeranno l’attuazione degli standard di Basilea III, probabilmente nel mese gennaio 2026.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario rinviare di un anno, fino al 1° gennaio 2026, la data di applicazione degli standard FRTB nell’UE per il calcolo dei requisiti di fondi propri delle banche per il rischio di mercato: l’atto delegato della Commissione entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, come il resto del pacchetto bancario, in seguito alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE.

Il rinvio dell’applicazione delle nuove norme sui rischi di mercato per il calcolo dei requisiti di fondi propri delle banche implica che le banche continueranno a calcolare i relativi requisiti di fondi propri nel corso del 2025 in base alle norme attuali, ovvero al Regolamento sui requisiti patrimoniali 575/2013/UE (CRR).

La Commissione fornisce inoltre ulteriori indicazioni che conseguono direttamente dall’adozione dell’atto delegato adottato.

  • Requisiti di segnalazione del rischio di mercato

Il CRR2 ha introdotto specifici obblighi di segnalazione per gli enti creditizi sulla base del quadro FRTB: durante il periodo di rinvio di un anno, gli istituti continueranno a utilizzare le metodologie attuali (pre-FRTB) per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; parallelamente, per il calcolo dell’output floor, verrà utilizzato il metodo standardizzato FRTB.

Concretamente, ciò significa che gli attuali modelli di segnalazione per il rischio di mercato, così come sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, devono essere utilizzati per il calcolo dei fondi propri.

  • Requisiti di informativa sul rischio di mercato

Considerando la decisione di posticipare di un anno l’applicazione dei requisiti FRTB, la Commissione ritiene che anche i nuovi obblighi di informativa debbano essere posticipati di un anno, fino al 1° gennaio 2026: gli istituti continueranno a calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando le metodologie attuali (pre-FRTB).

  • Fondo di rendimento

L’output floor è un elemento chiave della riforma di Basilea: si tratta di un limite inferiore (“floor”) determinato sulla base degli approcci standardizzati ai requisiti patrimoniali (“output”) che le banche calcolano utilizzando i loro modelli interni.

L’output floor è stato introdotto per limitare la capacità delle banche di ridurre eccessivamente i propri requisiti patrimoniali utilizzando i modelli interni e mitigare l’eccessiva variabilità dei requisiti, al fine di migliorare la solidità delle banche che fanno uso di modelli interni, aumentando la comparabilità dei requisiti patrimoniali tra le banche.

La sua applicazione dovrebbe tuttavia essere coerente con il rinvio di un anno dell’attuazione della FRTB: tuttavia, l’applicazione dell’attuale approccio standardizzato non è tuttavia consigliabile, in quanto richiederebbe alle banche che adottano l’approccio basato sui modelli interni di implementare una nuova metodologia per un anno.

Grazie agli attuali obblighi di informativa provvisoria, le banche dell’UE sono già a buon punto nello sviluppo del metodo standardizzato FRTB.

Pertanto, in linea con la natura di backstop dell’output floor e per mantenere un’adeguata struttura di incentivi verso la piena attuazione degli standard FRTB, la Commissione prevede che le banche dell’UE che attualmente utilizzano un approccio basato sui modelli interni a fini patrimoniali calcolino l’output floor per la componente del rischio di mercato dei requisiti di fondi propri sulla base del confronto tra i risultati dell’attuale approccio basato sui modelli interni e il metodo standardizzato FRTB.

Le banche dell’UE che attualmente utilizzano il metodo standardizzato a fini patrimoniali dovrebbero analogamente confrontare il suo risultato con quello del metodo standardizzato FRTB, a meno che non siano soggette agli attuali obblighi di segnalazione intermedia (questo calcolo è in linea con l’art. 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e con l’art. 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), del CRR, come modificato dal CRR3).

Sebbene questo approccio possa avere un impatto diverso sui requisiti di fondi propri delle banche a seconda delle caratteristiche delle loro attività del portafoglio di negoziazione, tali effetti sono ritenuti adeguatamente attenuati dall’introduzione progressiva della soglia minima di rendimento.

  • Requisiti di delimitazione tra portafoglio di negoziazione e portafoglio non di negoziazione

I nuovi requisiti introdotti dal pacchetto bancario sul confine tra portafoglio non di negoziazione e portafoglio di negoziazione saranno applicabili dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia, il ritardo dei requisiti FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri implica che le banche sarebbero tenute ad attuare le condizioni nel contesto degli approcci pre-FRTB, portando potenzialmente a conseguenze indesiderate: pertanto la Commissione ritiene che le autorità di regolamentazione e di vigilanza dell’UE debbano intervenire in quest’area per evitare un’attuazione scaglionata dei diversi elementi del quadro FRTB.

L’EBA fornirà indicazioni alle autorità di vigilanza in quest’area.

  • Requisiti patrimoniali per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) può essere definito come il rischio di perdite derivanti dalla variazione dei valori del CVA in risposta ai movimenti degli spread di credito delle controparti e dei fattori di rischio di mercato che determinano i prezzi delle operazioni in derivati e delle operazioni di finanziamento tramite titoli: questo rischio deve essere adeguatamente capitalizzato dalle banche.

I nuovi approcci introdotti dal CRR III per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si basano, in una certa misura, sulla struttura e sulla calibrazione del metodo standardizzato FRTB; tuttavia, le disposizioni relative ai nuovi requisiti CVA non rientrano nell’ambito dei poteri conferiti alla Commissione ai sensi dell’art. 461 bis del CRR III.

Inoltre, la Commissione ritiene che le questioni di parità di condizioni siano meno rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, dato il modo in cui l’UE sta attuando questa parte dello standard: pertanto, i requisiti prudenziali per il rischio di CVA dovranno essere applicati dalle banche a partire dal 1° gennaio 2025, come previsto dal CRR3.

  • Test di attribuzione dei profitti e delle perdite (PLAT)

Il CRR III prevede un trattamento transitorio che consente alle banche di continuare a utilizzare i modelli interni per i trading desk che non soddisfano le condizioni del PLAT per un altro anno: tale trattamento scadrà il 31 dicembre 2025.

L’adozione dell’atto delegato, che posticipa di un anno la data di applicazione delle norme FRTB nell’UE, rende questa disposizione di fatto obsoleta, poiché il trattamento transitorio scadrebbe prima dell’entrata in vigore dei requisiti PLAT ai fini dei requisiti patrimoniali.

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