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Rischio di mercato: la valutazione della conformità al CRR dei modelli interni

17 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1085 del 13 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla metodologia di valutazione secondo cui le autorità competenti verificano la conformità di un ente ai requisiti relativi all’utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato.

Gli enti sono autorizzati a utilizzare modelli interni per il rischio di mercato solo se soddisfano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dovrebbero rispettare tali requisiti non solo quando chiedono l’autorizzazione a utilizzare tali modelli interni, bensì anche quando utilizzano tali modelli, e quando chiedono estensioni o modifiche rilevanti di tali modelli interni.

Pertanto, con il presente Regolamento viene stabilito che le autorità competenti, quando verificano il rispetto di tali requisiti da parte degli enti, applichino gli stessi criteri e la stessa metodologia di valutazione per ciascuna di tali fasi.

Tuttavia, per motivi di efficienza e per ridurre gli oneri amministrativi, le autorità competenti, nel valutare la conformità degli enti che hanno già ottenuto l’autorizzazione a utilizzare tali modelli interni alternativi, non sono tenute a riesaminare tale autorizzazione.

Per garantire che gli enti rispettino costantemente i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti valuteranno la qualità complessiva delle soluzioni, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente e chiedere costanti miglioramenti e adeguamenti alle mutate circostanze.

Per garantire l’armonizzazione e la comparabilità delle prassi di vigilanza tra le diverse giurisdizioni, la valutazione delle autorità competenti volta a stabilire il rispetto da parte degli enti dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 rispetterà tecniche di valutazione prescrittive.

Le autorità competenti devono tenere conto della natura, delle dimensioni e della complessità della struttura e del modello aziendale dell’ente, della complessità dei modelli interni alternativi, della natura dei prodotti finanziari interessati da tali modelli, della qualità delle informazioni fornite dall’ente interessato e delle risorse di cui dispongono.

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