Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/856 del 01 dicembre 2023 che integra la Direttiva 2013/36/UE (CRD) sulle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni.
Il Regolamento precisa altresì cosa si intenda per “forte diminuzione” dei proventi da interessi netti a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse.
Gli scenari prudenziali di shock sono stati specificati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e si riflettono negli orientamenti EBA sulla gestione del rischio di tasso di interesse, derivante da attività diverse dalla negoziazione, che si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019.
Gli scenari prudenziali di shock previsti dal presente Regolamento si basano dunque su tale specificazione e metodologia: pertanto, allo scopo di calcolare il valore economico del capitale proprio e i proventi da interessi netti, sono state specificate le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni che gli enti dovrebbero utilizzare.
Per il calcolo dei proventi da interessi netti viene utilizzata nel Regolamento un’ipotesi di bilancio costante su un periodo di un anno, mentre per il calcolo del valore economico del capitale proprio viene utilizzata un’ipotesi di bilancio statico in cui le posizioni in scadenza non sono sostituite.
Per trovare il giusto punto di equilibrio tra la garanzia della comparabilità dei risultati e la flessibilità resa necessaria dall’orizzonte a lungo termine e dall’intrinseca complessità operativa, nel calcolo dei proventi da interessi netti vengono altresì inclusi i margini commerciali e gli elementi dei differenziali, mentre per calcolare il valore economico del capitale proprio gli enti procederanno conformemente al proprio metodo interno di gestione e misurazione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
Secondo le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, qualsiasi test sui valori anomali prescritto in aggiunta a quello sul valore economico del capitale proprio, dovrebbe utilizzare, per individuare le banche anomale, una soglia almeno altrettanto rigorosa di quella applicata al test sul valore economico del capitale proprio (15 % del capitale di classe 1): per garantire metodologie armonizzate per il test prudenziale sui valori anomali relativo a cosa si intende per “forte diminuzione” dei proventi da interessi netti a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, il Regolamento prevede quindi una soglia di riferimento altrettanto rigorosa di quella relativa al test prudenziale sui valori anomali del valore economico del capitale proprio, e viene specificata le modalità di calcolo dei proventi da interessi netti.