WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Rischio tasso d’interesse: in GU UE la metodologia standardizzata

24 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/857 del 01 dicembre 2023 che integra la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse, che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.

In particolare, al fine di promuovere pratiche più armonizzate in sede di definizione della metodologia standardizzata per il calcolo di stime affidabili del rischio di tasso di interesse al di fuori del portafoglio di negoziazione, vengono forniti agli enti gli elementi tecnici fondamentali di valutazione, comprese le regole che disciplinano:

  • l’assegnazione dei flussi di cassa
  • i calcoli per le opzioni automatiche
  • i calcoli per gli strumenti valutati al valore equo (fair value)
  • le regole di attualizzazione e proiezione dei flussi di cassa.

In sintesi, in base al Regolamento delegato:

  • Vengono definite ipotesi standardizzate  per quanto riguarda le opzioni automatiche, tenendo conto del fatto che le controparti professionali generalmente attivano opzioni a loro vantaggio; inoltre, possono presentarsi situazioni in cui non è possibile formulare ipotesi a carattere prescrittivo perché potrebbero condurre a valutazioni del rischio poco accurate, come nel caso del comportamento dei clienti al dettaglio verso gli shock dei tassi di interesse nel contesto di strumenti specifici: per tali situazioni sono dunque stabilite le fasi, le definizioni e le restrizioni circa le stime di cui gli enti dovrebbero tenere conto
  • Per facilitare l’attuazione della metodologia standardizzata da parte degli enti e considerando che sia le stime del valore economico del capitale proprio che quelle dei proventi da interessi netti dovrebbero fondarsi su flussi di cassa soggetti a riprezzamento, i metodi per stimare questi due parametri si basano sulle stesse regole di assegnazione a fasce temporali
  • Per trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, la garanzia della comparabilità dei risultati del calcolo e, dall’altro, la flessibilità necessaria dovuta all’orizzonte a lungo termine e all’intrinseca complessità operativa, i margini commerciali e gli elementi del differenziale sono quindi inclusi nel calcolo dei proventi da interessi netti
  • Ai fini di un’assegnazione proporzionale dei flussi di cassa, qualora la rilevanza di talune esposizioni scenda al di sotto di soglie predefinite, si esentano gli enti dal formulare determinate stime nel contesto dei depositi non vincolati, dei prestiti soggetti al rischio di rimborso anticipato, dei depositi a termine soggetti al rischio di riscatto anticipato, delle esposizioni deteriorate, delle linee di credito al dettaglio a tasso fisso e del rischio di base.
  • Al fine di agevolare l’attuazione della metodologia standardizzata, gli enti determineranno il tasso pertinente per ciascuna fascia temporale di riprezzamento o per ciascuna combinazione di fasce temporali di riprezzamento e di fasce temporali del periodo di riferimento, anziché definire il tasso per ciascun flusso di cassa soggetto a riprezzamento.
  • Al fine di determinare i margini commerciali per la proiezione di nuove attività nel calcolo dei proventi da interessi netti e per formulare stime aggiornate, gli enti utilizzeranno osservazioni recenti per il tipo di prodotto, la categoria di controparte e la localizzazione geografica pertinenti (basate in linea generale sulle operazioni osservate nell’ultimo anno o sui prezzi di mercato osservabili per lo strumento con quotazioni di mercato disponibili).
  • Al fine di integrare il parametro del valore economico del capitale proprio, l’orizzonte temporale per calcolare i proventi da interessi netti dovrebbe essere di almeno un anno.
  • Nel definire la metodologia standardizzata semplificata, sono definiti al suo interno una serie di elementi che offrono un quadro adeguato per sopperire alle capacità poco sviluppate di valutazione del rischio degli enti piccoli e non complessi, come pure misure prudenziali che garantiscano la solidità del metodo: tali semplificazioni e misure prudenziali includono un’assegnazione lineare e prescrittiva dei flussi finanziari dei depositi non vincolati, comprendente l’applicazione di scalari dipendenti da scenari alla componente core, e un calcolo semplificato dell’opzionalità automatica basato sui pagamenti; inoltre, la misura dei proventi da interessi netti si fonderà sul calcolo dei tassi di interesse, a sua volta basato sia su un periodo di riferimento medio per tipo di prodotto che su un margine commerciale medio per tipo di prodotto, e su un tasso di interesse fino alla data di riprezzamento degli strumenti calcolato utilizzando le stime dei tassi di interesse medi.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter