Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 22 gennaio 2024 (Dott. Ambrosio) ha qualificato come norma imperativa l’art. 2, sesto comma, della legge 20 aprile 1999, n. 130, in forza del quale l’attività di riscossione di crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (NPL) può essere svolta solo da banche e intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 t.u.b.
La riscossione di NPL, infatti, è attività riservata a tali soggetti.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, “l’atto con cui una società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo di cui all’art. 106 t.u.b. è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Alle medesime conclusioni deve ovviamente pervenirsi con riferimento all’eventuale contratto di mandato stipulato tra i medesimi soggetti. La nullità di tali atti comporta che la società non iscritta all’albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per contro di quest’ultima. Ciò si riverbera, inoltre, sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata.”
Nel caso di specie, in un procedimento d’esecuzione istaurato dinnanzi al Tribunale di Monza per il recupero di crediti ceduti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, il giudice dell’esecuzione ha rilevato come la società incaricata della riscossione dei crediti non fosse iscritta all’albo di cui all’art. 106 t.u.b. Conseguentemente ha sospeso l’attività esecutiva e ha assegnato alla parte procedente termine perentorio di sessanta giorni per sanare il difetto di rappresentanza.