Il procedimento de quo ha avuto ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la parziale esclusione del proprio credito dal passivo fallimentare, in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale relativo ad alcuni contributi previdenziali. Nella specie, la creditrice ricorrente ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove non ha ritenuto che il predetto termine di prescrizione breve riguardasse unicamente il tempo concesso all’ente creditore per la formazione del ruolo, dovendo di contro applicarsi a tutti i crediti portati nel ruolo l’ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la ricostruzione operata dalla creditrice ricorrente sia in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza” (da ultimo, SS.UU. 24 dicembre 2019, n. 34447).
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha quindi chiarito che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare di crediti iscritti a ruolo, l’eventuale notifica della cartella di pagamento ovvero di un altro atto di riscossione coattiva non è idonea a produrre un effetto novativo del credito, tale da giustificare l’applicazione del termine di prescrizione ordinario; con la conseguenza che, nonostante la notifica della cartella, rimane applicabile il regime prescrizionale previsto per ciascuno dei crediti portati nel ruolo.