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Riserve valutarie di stati esteri: in GU i chiarimenti sulla pignorabilità

5 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024 il D. L. 4 luglio 2024, n. 92, recante, in particolare, misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, penitenziaria, e di personale del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento alla pignorabilità di riserve valutarie di stati esteri.

Il decreto contiene misure relativamente ai procedimenti esecutivi nei confronti di Stati esteri, ma anche disposizioni in materia penale e penitenziaria, e differisce inoltre da due a tre anni il termine per l’entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

PIGNORABILITA’ DI RISERVE VALUTARIE DI STATI ESTERI

Non potranno essere sottoposti a sequestro, né pignorati, il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio, o dello Stato a cui appartengono, e che sono depositati  presso Banca d’Italia, in appositi conti.

Pertanto, il sequestro ed il pignoramento eseguiti su tali beni sono inefficaci e non sussiste l’obbligo di accantonamento da parte di Banca d’Italia: l’inefficacia è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

I procedimenti esecutivi su tali beni, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conseguentemente estinti.

INTRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE DI REATO

Il decreto introduce una nuova fattispecie di reato, ovvero l’art. 314 bis C.p. “Indebita  destinazione  di  denaro o cose mobili”, che punisce le condotte di peculato per distrazione da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

ISTITUTI PENITENZIARI E REINSERIMENTO DETENUTI

Il decreto prevede l’assunzione di personale del Corpo della polizia penitenziaria e misure ulteriori per garantire il miglioramento del funzionamento degli istituti di pena, fra cui la razionalizzazione dei benefici e delle regole di trattamento applicabili ai detenuti, con particolare riferimento ai colloqui telefonici e alla liberazione anticipata.

In materia di reinserimento, il pubblico ministero dovrà indicare espressamente nell’ordine di esecuzione della pena le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata, al fine di chiarire al detenuto il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni.

Inoltre, il magistrato di sorveglianza dovrà accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione di benefici come la semilibertà, l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare.

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