Nell’ipotesi di risoluzione anticipata di un contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo al locatore, anche se lo stesso non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
La Corte di Cassazione, con il principio espresso nella pronuncia in esame, ha voluto dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario consolidatosi in materia (ex plurimis: Cass., nn. 13793/2019, 25249/2019, 29973/2019).
Nella fattispecie in questione, una società di leasing impugnava in primo grado un avviso di accertamento notificatole da un Comune, a seguito dell’omesso versamento del saldo dell’IMU dovuta per l’anno di imposta 2012, relativamente ad un complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria ad una società per azioni.
In particolare, la ricorrente riteneva di non poter essere considerata soggetto passivo IMU e pertanto, di non essere tenuta al pagamento dell’imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile le era stato riconsegnato successivamente al periodo d’imposta in esame.
A seguito dell’accoglimento del ricorso del contribuente, il Comune ricorreva infruttuosamente in appello.
Nello specifico, la commissione regionale sosteneva che ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, il locatario si configura quale soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.
Tale motivazione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in commento, accoglieva il ricorso presentato dal Comune, mediante il quale era denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, comma secondo, della l. 23 luglio 2009 n. 99 nonché dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 23/2011, proprio per avere la CTR ritenuto il locatario soggetto passivo d’imposta anche a seguito del venir meno del titolo contrattuale di godimento.
A parere della Suprema Corte l’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, nell’ipotesi di locazione finanziaria, individua nel locatario il soggetto passivo IMU a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Di conseguenza, nel caso in cui il contratto di leasingvenga risolto e l’immobile non sia stato restituito, il locatore ritorna comunque ad essere soggetto passivo.
Da ciò deriva che con la risoluzione anticipata del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se quest’ultima non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
Infatti, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.
In altri termini, l’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, nell’individuazione del soggetto passivo non ha riguardo alla disponibilità di fatto del bene ma si basa su una nozione di possesso civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene stesso (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente).
A conferma di quanto sopra esposto, l’art. 9 del citato D. Lgs. prevede la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni non costruiti o in corso di costruzione che, in quanto tali, non possono essere detenuti; in tali ipotesi, la stipula del contratto – e non la materiale consegna del bene – rileva ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.