Con Nota dell’8 marzo 2023, la Banca d’Italia ha comunicato la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti EBA in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (EBA/GL/2022/11).
Gli orientamenti in questione specificano le azioni che devono essere intraprese dalle autorità di risoluzione e dagli enti al fine di migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, in conformità con gli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
In particolare, questi orientamenti si applicano ai gruppi o ai gruppi soggetti a risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione, ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva in questione, nel caso in cui la strategia di risoluzione preveda l’utilizzo di strumenti di cessione.
Tuttavia, le autorità di risoluzione possono scegliere di applicare solo alcune parti degli orientamenti, specificamente quelle che riguardano gli strumenti di cessione, anche nel caso in cui la strategia di risoluzione non si basi su tali strumenti ma li consideri solo come una variante della strategia.
Gli orientamenti non si applicano agli enti soggetti ad obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione in conformità con l’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
In caso di modifica della strategia di risoluzione, soprattutto se viene introdotto un nuovo strumento di cessione, gli orientamenti devono essere applicati integralmente entro tre anni dalla data di approvazione del nuovo piano di risoluzione.
Infine, le autorità di risoluzione possono scegliere di applicare gli orientamenti in modo totale o parziale anche agli enti soggetti ad obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione o agli enti il cui piano di risoluzione prevede la liquidazione in modo ordinato in conformità con il diritto nazionale applicabile.
Gli orientamenti sulle strategie di cessione saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024