La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 588 del 10 gennaio 2025 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia), ha richiamato i principi già enunciati dalla stessa in materia di risoluzione del contratto di leasing traslativo, secondo cui:
- ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 124/2017 si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 C.c.
- è coerente con la previsione di cui al comma secondo dell’art. 1526 C.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo che prevede l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione dalle somme dovute del concedente dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito
- deve considerarsi contraria alla ratio legis dell’art. 1526 C.c. la clausola che consente al concedente di acquisire, oltre all’intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto, perché essa determina un arricchimento ingiustificato del concedente.
Ecco che, con riferimento al caso di specie, la Corte ha confermato la pronuncia della Corte di Appello, che aveva dichiarato la nullità di una clausola di un contratto di leasing traslativo per contrasto con l’art. 1526 c.c. «perché oltre ad abilitare la concedente a pretendere l’intero prezzo del bene, le consentiva anche di determinare arbitrariamente se e quando decurtare il ricavato dalla vendita a terzi avendo la società proceduto alla vendita dell’imbarcazione a distanza di oltre due anni dalla riconsegna che avrebbe dovuto invece segnare il passo per ancorare la decurtazione al livello di mercato», creando, in questo modo, «uno squilibrio tra le parti non consentito».