Il Tribunale di Verona ha occasione di esaminare una fattispecie che la più recente dottrina civilistica, con linguaggio francesizzante, definirebbe di c.d. sinallagma rovesciato (il riferimento è alla monografia di Elena Bargelli, Il sinallagma rovesciato, Milano, 2010, Giuffrè e già Ead.,«Sinallagma rovesciato» e ripetizione dell'indebito – L'impossibilità della restitutio in integrum nella prassi giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2008, I, 87).
Il tema è, al tempo stesso, tradizionale – è sufficiente il rinvio ai dibattiti sulla Saldo-theorie di matrice tedesca, che ha impegnato tutti i civilisti italiani che nel corso del ventesimo secolo si sono occupati della ripetizione dell'indebito – ed attuale: la sentenza del Tribunale di Verona del 2010 è l'ideale continuazione della riflessione intorno ai problemi suscitati dalla sentenza Trib. Roma, 1 luglio 2004, che era stata commentata adesivamente da A. Di Majo (La teoria del saldo e la irripetibilità delle prestazioni – nota, adesiva, a Trib. Roma, 1 luglio 2004, in Corr. giur., 2004, 1503) e criticamente da D. Maffeis (Responsabilità medica e restituzione del compenso: precisazioni in tema di restituzioni contrattuali – nota, critica, a Trib. Roma, 1 luglio 2004).
Il quesito si può sintetizzare così: il contraente, debitore di una prestazione di facere, che abbia eseguito una prestazione inesatta e che, in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, sia obbligato a restituire il corrispettivo ricevuto, ha diritto alla ripetizione per equivalente del valore di mercato della prestazione resa ?
Nel caso deciso nel 2004 dal Tribunale di Roma si trattava di un dentista che aveva eseguito una cattiva prestazione al paziente, ma al quale il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto di compensare il debito restitutorio avente ad oggetto il corrispettivo ricevuto con il credito per equivalente coincidente col valore di mercato della prestazione.
Nella sentenza del Tribunale di Verona si tratta di un appaltatore che aveva eseguito una cattiva prestazione ma al quale il Tribunale di Verona riconosce il diritto di compensare il debito restitutorio avente ad oggetto il corrispettivo ricevuto dal committente con il credito per equivalente coincidente col valore di mercato della prestazione eseguita.
Presupposto, in entrambi i casi, è, da un lato, che la prestazione resa – avente ad oggetto un puro facere, la prima, un opus materiale, la seconda – nonostante sia inesatta, abbia, tuttavia, un valore di mercato, dall'altro, che il valore sia suscettibile di computo ai fini della determinazione del saldo ancorché il debitore della prestazione di facere sia inadempiente.
La correttezza della soluzione offerta dalla giurisprudenza di merito deve essere vagliata distinguendo tra i casi in cui le restituzioni contrattuali dipendono da invalidità del contratto ed i casi, come quelli decisi dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Verona, in cui le restituzioni dipendono da scioglimento del contratto per inadempimento, segnatamente per l'inadempimento del contraente che ha eseguito la prestazione della cui ripetizione si tratta. E, sotto questo aspetto, la massima tralatizia secondo cui la ripetizione dell'indebito opererebbe indistintamente e senza rilevanti differenze nei casi di invalidità o di sciogliento del contratto si rivela per certo insoddisfacente.
Per parte sua, il Tribunale di Verona, oltre a prendere posizione, in maniera meditata e con una motivazione ricca di argomenti, tutti pertinenti, sulla questione di fondo, perviene ad un'ulteriore soluzione, anch'essa di sicura originalità, là dove statuisce che il contraente, convenuto per la restituzione, può ottenere la riduzione della prestazione restitutoria, in virtù del saldo con il valore di mercato della prestazione resa, anche in difetto di domanda, e per effetto di compensazione atecnica.