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Giurisprudenza

Risoluzione del leasing traslativo e definizione dell’equo compenso

12 Aprile 2022

Cassazione Civile, Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9211 – Pres. Sestini, Rel. Porreca

Di cosa si parla in questo articolo

In caso di risoluzione del contratto di “leasing” traslativo ai sensi dell’art. 1526 c.c., l’equo compenso spettante al concedente non può escludere il deprezzamento economico che, in ipotesi, subisca anche il cespite immobiliare.

L’equo compenso, infatti, è riferibile all’uso del bene che ha fatto il concessionario nella variabile temporale, il quale, con il suo inadempimento, ha non solo impedito al concedente di acquisire le utilità contrattuali previste, ma rilasciato, altresì, il bene con un valore di realizzo inferiore in relazione alla durata per la quale si sia protratto l’uso stesso, scaricando sulla controparte questo “costo” in difformità dalle previsioni contrattuali.

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