In tema di imposta di registro, la transazione che disponga la risoluzione per mancato pagamento del prezzo di un contratto di vendita con riserva di proprietà, con relativa retrocessione del bene oggetto della pattuizione, è soggetta all’applicazione del citato tributo in misura proporzionale, secondo l’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.
In questi termini si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, sull’assunto che le vendite con riserva di proprietà non debbano essere considerate, ai fini dell’imposta di registro, alla stregua di atti subordinati a condizione sospensiva, qualificandosi, invece, come contratti immediatamente produttivi dell’effetto traslativo del diritto di proprietà.
In estrema sintesi, il contenzioso presso la Suprema Corte si originava dall’emanazione – da parte dell’Ufficio – di un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro nei confronti di due contribuenti, parti di un atto di transazione relativo alla retrocessione, a causa del mancato pagamento del prezzo convenuto, di un compendio aziendale oggetto tra questi di un precedente contratto di vendita con riserva di proprietà, i quali, dopo aver impugnato il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, vedevano riconosciute le loro ragioni sia dinanzi al giudice di prime cure che presso la competente Commissione Tributaria Regionale (i.e. “CTR”).
Nello specifico, con l’avviso di liquidazione citato, l’Ufficio contestava l’erroneo assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale della transazione e, vista la sua soccombenza sia in primo grado che dinanzi ai giudici della CTR, ricorreva, infine – avverso la pronuncia di appello – ai giudici di Legittimità, riaffermando – tramite l’unico motivo di impugnazione – l’illegittimità del trattamento applicato ai fini del registro alla risoluzione contrattuale.
Nella sua disamina, ai fini che qui interessano, la Suprema Corte ha (i) dapprima richiamato l’art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (c.d. “TUR”), ricordando come il relativo terzo comma espressamente reciti: “Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore” e, (ii) successivamente, ha riproposto taluni chiarimenti giurisprudenziali che, seppur risalenti, si ritengono ancora pienamente validi ed attuali.
Nello specifico, viene opportunamente segnalato che, con la sentenza del 21 maggio 1998, n. 5075, sia già stato affrontato dai giudici di Legittimità il tema relativo all’applicazione del citato art. 27 TUR al contratto con riserva di proprietà, e si sia affermato in tale sede che, atteso il disposto del citato terzo comma, “le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, il che significa che ai fini della legge di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente”.
Come logica conseguenza, quindi, il contratto attraverso cui le parti risolvono per inadempimento (i.e. a causa del mancato pagamento del prezzo) la vendita con riserva di proprietà non costituisce – ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro – un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, essendo esso stesso produttivo dell’effetto di scioglimento del precedente contratto, in particolare azzerandone i relativi effetti e producendo la conseguente retrocessione del bene oggetto della pattuizione all’originario proprietario.
Posto quanto sopra, la Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza menzionata, ha statuito la seguente massima di diritto, che si riporta integralmente: “nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari”.
Su queste basi, la Corte di Cassazione, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio e ha cassato la pronuncia impugnata.