In relazione alla legittimazione passiva, in caso di azzeramento del valore nominale delle azioni di una banca sottoposta a procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs 16 novembre 2015 n. 180, le passività corrispondenti alle pretese risarcitorie dei clienti, ai quali tale banca abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d’investimento, sono incluse nella cessione disposta in favore dell’ente-ponte con il provvedimento di risoluzione, essendo del tutto indipendenti dal loro status di azionisti e non espressamente escluse dalla cessione stessa, inoltre, il c.d. ente-ponte, costituito in seguito alla risoluzione di un istituto di credito in dissesto, è legittimato passivo nella causa di responsabilità contrattuale promossa dall’azionista della banca oggetto del procedimento risolutorio, il quale faccia valere l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla stessa.
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