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Giurisprudenza

Risoluzione e revoca del concordato: una differenza non soltanto terminologica

27 Ottobre 2020

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 14 settembre 2020, n. 19007 – Pres. Scaldaferri, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, chiarisce che i termini “risoluzione” e “revoca” del concordato preventivo si riferiscono a due specifici e distinti istituti giuridici e la relativa differenza non è limitata a una questione esclusivamente terminologica.

Nello specifico, la pronuncia cassa parzialmente la sentenza del giudice del merito che aveva erroneamente dichiarato, a distanza di anni dall’omologa definitiva del concordato preventivo, sia la risoluzione sia la revoca dello stesso.

Sul punto, la Suprema Corte precisa infatti che se, da un lato, la risoluzione del concordato preventivo consegue all’inadempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore successivamente all’omologa definitiva, dall’altro lato la revoca del concordato preventivo si colloca in un periodo antecedente all’omologazione dello stesso e, in particolare, nell’intervallo intercorrente tra il provvedimento di apertura della procedura e – appunto – quello di omologazione.

Alla luce di quanto sopra, in ultima analisi la Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di inadempimento da parte del debitore alle obbligazioni previste dal concordato preventivo omologato con provvedimento definitivo, il rimedio esperibile è esclusivamente la richiesta di risoluzione della procedura ex art. 186 l.fall, restando per converso preclusa la revoca dell’ammissione alla stessa.

 

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