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Giurisprudenza

Risoluzione leasing: locatore soggetto a IMU anche se il locatario non riconsegna l’immobile

23 Marzo 2022

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 13 aprile 2021, n. 9624 – Pres. Chindemi, Rel. Cirese

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di IMU, nell’ipotesi di risoluzione di un contratto di leasing, il locatore si configura quale soggetto passivo d’imposta anche nel caso in cui, a seguito della cessazione degli effetti del contratto di locazione, non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario.

Al fine di riconoscere il locatario come soggetto passivo dell’imposta, infatti, non rileva la sua materiale disponibilità del bene, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata.

Nella fattispecie in esame, una società di leasing impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente il diniego di rimborso della maggiore IMU versata, emesso dalla Direzione Servizi Tributari Catasto e Suolo Pubblico della città di Torino, in relazione all’istanza presentata per un’unità immobiliare di proprietà, in quota parte, della società stessa.

Tale porzione di immobile era oggetto di un contratto di locazione finanziaria, risolto nell’anno fiscale 2015 per inadempimento del conduttore.

In particolare, la contribuente sosteneva l’illegittimità del diniego, ritenendo che la soggettività passiva IMU fino al momento della riconsegna effettiva del bene permanesse in capo al locatario, che aveva continuato ad occuparlo.

A seguito del rigetto del ricorso della contribuente, quest’ultima ricorreva infruttuosamente in appello.

Nello specifico, la Commissione Regionale confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, secondo il quale, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo IMU è da considerarsi il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, ma non oltre.

Pertanto, la S.p.A. proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e deducendo che la durata del contratto di locazione finanziaria decorre dal momento della stipula al momento della riconsegna del bene.

Tale conclusione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, rigettava il ricorso presentato dalla contribuente.

In primo luogo, i giudici di legittimità richiamavano l’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, secondo cui i soggetti passivi IMU sono il proprietario di immobili o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Inoltre, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

A parere della Suprema Corte, il punto critico della norma sopracitata riguardava l’individuazione del termine del contratto, in caso di risoluzione, e del momento in cui la soggettività passiva IMU tornava in capo alla società di leasing.

Si ha, infatti, in un primo momento la cessazione del contratto e in un secondo momento la riconsegna materiale del bene.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, la mancata riconsegna del bene non inciderebbe sulla durata del rapporto contrattuale.

Pertanto, nel periodo intercorrente tra la risoluzione anticipata del contratto e la riconsegna del bene, sarebbe il proprietario a dover versare l’IMU, in quanto il locatario si configurerebbe quale mero detentore senza titolo del bene.

Secondo l’indirizzo opposto, invece, per durata del contratto di locazione finanziaria dovrebbe intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna effettiva del bene al locatore, perché l’attribuzione dei benefici ed oneri tipici del proprietario, che il leasing opererebbe in capo al locatario, permarrebbe fino alla riconsegna, secondo i più generali principi ricavabili in relazione ai contratti di durata (Cfr. Cass. 19166/2019).

Il perimetro della nozione di “possesso”, in questi termini, sarebbe più ampio di quella offerta dal codice civile nell’articolo 1140, comma primo.

Dopo aver enunciato i due contrapposti indirizzi interpretativi, la Corte richiamava un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, soggetto passivo IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, anche qualora non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario.

Infatti, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata (Cass. n. 29973/2019).

Aderendo a tale interpretazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che fosse il titolo (ossia il contratto stipulato) a determinare la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene.

Tale orientamento risulta essere maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l’ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto.

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