La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 5 del 9 febbraio 2024, ha fornito informazioni agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2024-2025, ed ex post, per l’anno 2022.
Anche quest’anno la Ragioneria Generale dello Stato infatti, al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 9 della L. 243/2012 e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2023-2025 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche).
Ha riscontrato pertanto, negli anni 2024-2025, il rispetto, a livello di comparto, del citato art. 9, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali).
Inoltre, al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, la Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato i dati dei rendiconti 2022 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche).
Anche in relazione a tali dati, ha riscontrato il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.
Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2024 e 2025, in base ai dati dei bilanci di previsione 2023-2025, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la Ragioneria ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’art. 10 della richiamata L. 243/2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2024-2025.
La R.G.S. ricorda comunque che restano ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).