Ancorché formulata nelle more dell’omologazione di un piano del consumatore e non durante la sua esecuzione, è accoglibile l’istanza del debitore, costretto alla cassa integrazione per effetto delle disposizioni del decreto “Cura Italia” (art. 22), con cui si chiede il differimento della decorrenza dei termini per l’adempimento degli obblighi contenuti nel piano.
Depone in questo senso, prima di ogni altra cosa, la finalità complessiva della disciplina emergenziale e, in particolare, l’art. 91 D.L. Cura Italia sulla valutazione ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore ex art. 1218 e 1223 c.c. del «rispetto delle misure di contenimento» che, pur riferito ad adempimenti contrattuali, costituisce norma di carattere generale per l’interpretazione delle conseguenze dell’attuazione delle misure di contenimento del Covid-19. Tale disposizione, del resto, si lega in modo coerente alle norme generali sull’impossibilità sopravvenuta e ai principi – immanenti in ogni rapporto obbligatorio e richiamati anche nel CCI – di buona fede in executivis, correttezza ed equità.