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Giurisprudenza

Risponde di bancarotta preferenziale l’amministratore che ottenga dalla società in dissesto una somma congrua al lavoro prestato

15 Giugno 2018

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, trainee lawyer in Salerno

Cassazione Penale, Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 3797 – Pres. Palla, Rel. Scotti

Risponde a titolo di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, in misura congrua rispetto al lavoro prestato.

Commette, invece, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione, come, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria, quanto all’elemento oggettivo, la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare e, quanto all’elemento soggettivo, il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri.

Di conseguenza, la condotta illecita e la conseguente offesa non consistono nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori; l’evento giuridico della bancarotta preferenziale è costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori a causa degli avvenuti pagamenti oppure dal fatto che il creditore favorito dal titolo di prelazione simulato lo abbia fatto valere in sede di riparto dell’attivo fallimentare.

Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti de quibus e non già di qualsiasi altro credito.

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