La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30738 di data 6 novembre 2023, (Pres. De Stefano; Rel. Fanticini) ha stabilito che per i crediti di una banca ceduti nell’ambito di una ristrutturazione bancaria e disciplinati dal d.l. 496/1997 («Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli») il cessionario di mutuo fondiario può intraprendere azioni esecutive individuali anche una volta che sia stato dichiarato il fallimento in deroga all’art 51 l. fallimentare, ove dello stesso privilegio processuale godesse anche la banca cedente.
Il caso prende le mosse da un’azione in executivis proposta contro un fallimento dal cessionario di un mutuo fondiario vantato dalla banca in ristrutturazione.
La Corte riconosce applicabile ratione temporis al caso in esame il Testo Unico delle leggi sul credito fondiario in vigore alla data di stipulazione del contratto, che, all’art 42, introduceva il privilegio della già ricordata deroga per gli istituti di credito fondiario.
Il suo limitato ambito di applicazione soggettivo, che di per sé non avrebbe consentito il trasferimento del privilegio al cessionario, è ampliato da d.l. 497/1996, poi convertito in l. 588/1996, emanato nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione bancaria, in riferimento a cessioni di crediti della banca.
Risultano in tale senso decisive le particolarità del caso concreto: il decreto legge estende alle sopra menzionate cessioni di crediti vantati dal Banco di Napoli l’art 58, terzo comma, T.U.B. ove, in relazione alle cartolarizzazioni, consente il trasferimento di privilegi e garanzie a favore del cessionario senza bisogno di annotazione.
Successivamente, il d.lgs. 342/1999 ha ampliato la portata dell’art 58, terzo comma, alle discipline speciali di carattere processuale, tra cui si intende la deroga dall’applicazione dell’art 51 l. fallimentare.
Dal fatto che la norma, così novellata, sia applicabile a tutti i cessionari e non solo agli istituti di credito fondiario si ricava che «i privilegi sostanziali e processuali del credito fondiario non sono più legati alla qualità soggettiva del titolare, bensì alla natura del credito stesso».
La Corte ritiene la norma applicabile al caso in esame anche se la novella è di emanazione successiva alla cessione de quo.
Infatti il richiamo all’originaria disposizione, da parte del d.l. 496/1997, non implica un’esclusione delle prerogative processuali che al cedente spettavano alla data della cessione A questo si aggiunge che già in Cass. 7960/2016, alla novella si attribuiva intento non innovativo ma ricognitivo e chiarificatore di un problema interpretativo. Conferma quindi la decisione della Corte Territoriale.