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Flash News

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: la proposta di Regolamento UE

2 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento Europeo ha approvato nella seduta del 23 aprile 2024, in prima lettura, con emendamenti, una risoluzione legislativa sulla proposta di Regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La proposta della Commissione (COM 2023/0533) intende superare l’attuale Direttiva 2011/7/UE ed è volta a:

  • rafforzare la competitività e incentivare la crescita delle imprese migliorando la disciplina di pagamento di tutti gli attori interessati (PA, grandi aziende e PMI)
  • a proteggere le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In sintesi, la proposta di Regolamento:

  1. introduce un limite massimo di pagamento a 30 giorni per tutte le transazioni commerciali (anche per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili) sia tra imprese che tra imprese e PA, nelle quali quest’ultima è parte debitrice (senza eccezioni); resta in capo agli Stati membri la facoltà di stabilire periodi più brevi
  2. consente una dilazione massima di 30 giorni dalla data di consegna, da stabilirsi contrattualmente (senza deroghe) per la natura specifica delle merci e dei servizi; è inoltre previsto un termine di pagamento di 60 giorni per i prodotti agro-alimentari non deperibili.
  3. introduce l’obbligo, negli appalti pubblici, per gli appaltatori principali, di provare che i subappaltatori diretti siano stati pagati
  4. stabilisce un elenco di clausole contrattuali e prassi nulle, sostituendo alcune disposizioni poco chiare della Direttiva attuale ed eliminando il concetto di “gravemente iniquo“: l’assenza di un termine massimo di pagamento effettivo e l’ambiguità nella definizione di “gravemente ingiusto” nella Direttiva attualmente vigente hanno portato infatti a una situazione in cui termini di pagamento di 120 giorni o più vengono spesso imposti ai creditori più piccoli
  5. rende gli interessi automaticamente dovuti quando sono soddisfatte determinate condizioni (eliminando il concetto di “avere diritto” presente nell’attuale direttiva), chiarendo che continuano a maturare fino al pagamento dell’intero debito e stabilire un nuovo tasso di interesse armonizzato
  6. stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità nazionali responsabili dell’applicazione del Regolamento, cui sono attribuiti anche determinati poteri di indagine e sanzionatori
  7. definisce le condizioni alle quali i creditori e le associazioni di creditori possono denunciare i ritardi di pagamento
  8. stabilisce che gli Stati membri devono promuovere il ricorso volontario a organismi di risoluzione alternativa delle controversie e la formazione in materia di strumenti di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria per le PMI.
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