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Ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate

Il protocollo d’intesa tra Banca d’Italia e Consob

25 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia e Consob hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la collaborazione nei procedimenti di autorizzazione al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, così come previsto dell’art. 17, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR).

Il Regolamento MAR prevede che, per tutelare la stabilità dei mercati e del sistema finanziario in generale, un emittente quotata in un mercato regolamentato o con titoli negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione possa ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

In tali circostanze, il ritardo può essere autorizzato dalla Consob quando vengano rispettate le condizioni seguenti:

  • la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;
  • sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;
  • sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la Consob richiede un parere alla Banca d’Italia.

Il protocollo odierno ha ad oggetto: le modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio alla Consob del parere della Banca d’Italia sul rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell’emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell’interesse pubblico al ritardo.

In particolare, quando un’Emittente presenta un’istanza di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 17, paragrafo 5 del MAR, la Consob invia alla Banca d’Italia richiesta di consultazione con la massima tempestività consentita dal caso concreto, ove possibile entro la medesima giornata di ricezione dell’istanza dell’Emittente.

Alla richiesta sono allegati l’istanza presentata dall’Emittente, corredata da tutti gli elementi da questi forniti.

La Banca d’Italia dà riscontro alla richiesta di consultazione entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta medesima. Potranno essere concordate più ampie tempistiche di riscontro, avuto comunque riguardo alle esigenze di celerità sottese al procedimento.

La Banca d’Italia in riscontro alla richiesta di consultazione fornisce un parere sulla sussistenza del rischio di stabilità dell’emittente e del sistema finanziario e sull’esistenza di un interesse pubblico al ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate.

Quando la Consob rilascia il provvedimento di autorizzazione al ritardo, rivaluta su base almeno settimanale la permanenza delle condizioni poste alla base dell’autorizzazione.

Analogamente, la Banca d’Italia effettua valutazioni almeno settimanali sull’attualità delle considerazioni oggetto del primo riscontro.

La Consob comunica alla Banca d’Ita1ia ogni successivo scambio informativo con l’Emittente, ogni nuova circostanza di fatto o nuovo elemento valutativo intervenuti successivamente alla trasmissione della richiesta di consultazione che siano rilevanti ai fini del procedimento.

Il protocollo entra in vigore il 25 luglio 2022.

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