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Ritenute d’acconto sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio

8 Luglio 2013

Con Risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di ritenute d’acconto ex art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

In relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR, alcune associazioni di categoria avevano segnalato che alcune banche applicano la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Secondo l’Agenzia, i contribuenti che rientrano nel predetto “regime di vantaggio” e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti.

Tuttavia, con riferimento al periodo d’imposta 2012, qualora dette ritenute siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), l’Agenzia prevede la possibilità che queste – in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – siano scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.


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