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Rivalutazione del marchio d’impresa e deduzione delle quote di ammortamento: chiarimenti AE

16 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 105 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione del marchio d’impresa, con particolare riferimento alla deduzione extracontabile delle quote di ammortamento e vincolo di sospensione d’imposta sulle riserve del Patrimonio netto a seguito della transizione ai principi contabili internazionali.

L’articolo 110 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la possibilità, per le società che adottano i principi contabili nazionali, di procedere alla rivalutazione, nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, dei beni d’impresa materiali e immateriali che risultino iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La disciplina in questione è facoltativa sia sul piano civilistico che su quello fiscale. In quest’ultima ipotesi il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3%, da applicarsi al maggiore valore attribuito in sede civilistica ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili oggetto di rivalutazione.

Lo IAS 38, al paragrafo 63, prevede che “marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente, non devono essere rilevati come attività immateriali”.

Tale previsione si inserisce nel più ampio divieto previsto dal medesimo principio contabile di iscrizione di attività generate internamente e di capitalizzazione di costi e spese, fatta eccezione per i costi di sviluppo.

Le ragioni alla base di tale divieto sono sostanzialmente rinvenibili nella difficoltà di dimostrare che tali attività genereranno benefici economici futuri e nell’impossibilità di distinguere il loro costo rispetto al costo complessivo dello sviluppo dell’attività aziendale.

Pertanto, il successivo passaggio ai principi contabili internazionali comporterebbe l’obbligo di completa eliminazione del valore di iscrizione del marchio dall’attivo di Stato Patrimoniale, sia della componente di costi capitalizzati ante rivalutazione, sia del maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione volontaria, con la conseguente interruzione del relativo processo di ammortamento civilistico.

Tale norma si colloca nell’ambito della disciplina transitoria introdotta dal legislatore ed è volta a garantire la neutralità fiscale, in sede di transizione, ai soggetti che adottano per la prima volta i principi contabili internazionali.

In base a questa disposizione, l’eliminazione, in sede di transizione ai principi contabili internazionali, delle immobilizzazioni non rileva ai fini fiscali per cui il valore fiscale del bene viene mantenuto a fronte dell’eliminazione contabile e la relativa deduzione, tramite ammortamento, del relativo costo prosegue in via extracontabile sulla base dei criteri di determinazione delle quote di ammortamento applicati prima della transizione stessa.

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