Con Circolare n. 1 del 22 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola.
Sul punto si ricorda come gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria per il 2002) hanno introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, oltre alla misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Per il periodo d’imposta 2021 è prevista, da ultimo, la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.
La presente Circolare, oltre a fornire un quadro sistematico della materia, anche alla luce dei chiarimenti sinora resi, recepisce, riferimento alla rivalutazione dei terreni, l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 2001.