Con la Risposta n. 178/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione relativa alla determinazione del costo fiscale di una partecipazione societaria (in una s.n.c. immobiliare) che in precedenza aveva effettuato una rivalutazione degli immobili ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, in regime di contabilità semplificata.
In particolare, è stato chiesto se tale rivalutazione, operata in regime di contabilità semplificata, potesse avere un effetto incrementativo sul costo fiscale della partecipazione del socio, in caso di successivo passaggio alla contabilità ordinaria, ai sensi dell’art. 68, comma 6, Tuir, secondo cui per le partecipazioni in società di persone “il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio”.
In linea con la prassi (Circ. 1° marzo 2022, n. 6/E, par. 3.2), l’Agenzia ha chiarito che a fronte della rivalutazione dei beni d’impresa, la mancanza di una contabilità generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono del regime di contabilità semplificata di iscrivere riserve in sospensione d’imposta, come avverrebbe invece in contabilità ordinaria.
Di conseguenza, nel momento del passaggio alla contabilità ordinaria, il maggior valore attribuito ai beni rivalutati durante il regime di contabilità semplificata viene contabilizzato direttamente in una riserva di patrimonio netto.
Tale riserva, tuttavia, è già libera da vincoli e non costituisce una riserva in sospensione d’imposta.
Ciò implica che non sussiste alcun saldo attivo di rivalutazione da affrancare per rendere la riserva liberamente distribuibile ai soci, in quanto detta riserva è già distribuibile.
Pertanto, all’atto della sua iscrizione in contropartita ai maggiori valori dei cespiti, essa non può incrementare il costo fiscale della partecipazione, non trovando applicazione l’art. 68 comma 6 del Tuir, in assenza di imputazione del reddito per trasparenza al socio.
In altri termini, secondo l’Agenzia, ciò che potrebbe determinare l’aumento del valore della partecipazione è dato solo dal pagamento dell’imposta per l’affrancamento di una riserva in sospensione, che viene equiparata all’imputazione dei redditi al socio.