L’Agenzia delle entrate, con la circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E ha interpretato l’art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Decreto sviluppo).
In particolare, il Decreto sviluppo consente di rivalutare il costo o valore di acquisto di alcune partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2012, di un’imposta sostitutiva pari al 2% o al 4% del valore rideterminato.
E’ prevista la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione (del 2002).