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Attualità

Ruling preventivi transfrontalieri e accordi sui prezzi di trasferimento: la Direttiva 2015/2376/UE obbliga allo scambio automatico di informazioni

22 Dicembre 2015

Stefano Massarotto, Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

L’Unione Europea accelera il passo contro l’elusione fiscale transfrontaliera, la pianificazione fiscale aggressiva e la concorrenza fiscale dannosa. La Direttiva 2015/2376/UE dell’8 dicembre 2015, che modifica la Direttiva 2011/16/UE relativa allo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2015 (Serie legale n. L332) (cfr. contenuti correlati).

Le modifiche riguardano i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Le Ragioni dell’intervento

La sfida a tutti i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa e di erosione della base imponibile è diventata ormai una delle preoccupazioni principali dell’Unione europea (e dell’OCSE).

In quest’ambito, è noto che i ruling fiscali, nella loro finalità originaria, forniscono certezza alle imprese e sono, quindi, un importante strumento di collaborazione tra le amministrazioni fiscali e i contribuenti per far fronte alla crescente complessità di una economia sempre più globale e digitalizzata, incoraggiamento, così, gli investimenti e il rispetto della legge.

Tuttavia, come è stato recentemente riconosciuto anche dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 25 novembre 2015, in taluni casi[1] è stato fatto un uso abusivo dei tax ruling[2], consentendo alle multinazionali un trasferimento distorto e artificioso dei redditi tra gli Stati, al fine di creare arbitraggi tra i diversi regimi fiscali.

Una maggiore trasparenza tra gli Stati membri è divenuta quindi una assoluta priorità.

L’ampliamento dell’ambito oggettivo della Direttiva 2011/16/UE

Attualmente, la Direttiva 2011/16/UE prevede già lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri nei casi di ruling fiscali emanati da uno Stato membro.

Peraltro, lo scambio efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico (quali, ad esempio, il potere discrezionale di un singolo Stato di decidere quali altri Stati membri debbano essere informati).

Ecco che allora, ai fini di una maggiore trasparenza, viene modificata la citata Direttiva 2011/16/UE introducendo una definizione ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ricomprendendo, tra gli altri:

  • gli accordi che determinano l’esistenza o meno di una stabile organizzazione;
  • gli accordi che riguardano fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;
  • gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento;
  • gli accordi che determinano lo status fiscale di hybrid entity in uno Stato membro, se legata ad un residente di un’altra giurisdizione.

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni dovrà comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base che saranno accessibili a tutti gli Stati membri, sulla base di un apposito formulario tipo che dovrebbe tenere conto dei lavori svolti in seno all’OCSE sulle pratiche fiscali dannose.

Entrata in vigore

Lo scambio automatico di informazioni si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare:

  • ogni ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo su prezzi di trasferimento emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2016 viene comunicato, mediante scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea;
  • in via transitoria, la comunicazione automatica riguarderà, con talune limitazioni, anche gli accordi emanati, modificati o rinnovati dal 2012 al 2016 (come soluzione di compromesso tra i vari Stati membri è stato previsto che per gli accordi conclusi nel 2012 e nel 2013, la comunicazione avviene solo se ancora validi al 1° gennaio 2014);
  • inoltre, sono oggetto di scambio automatico le informazioni relative ad accordi stipulati con Paesi terzi solamente nel caso in cui la relativa divulgazione è consentita sia dall’accordo medesimo sia dall’Autorità fiscale del Paese terzo.

 


[1] A tal riguardo, giova ricordare che nell’ambito del recente scandalo LuxLeaks sono stati divulgati documenti strettamente confidenziali contenenti oltre 500 accordi fiscali stipulati tra l’amministrazione finanziaria del Lussemburgo e oltre 300 società multinazionali, che prevedevano complesse strutture finanziarie volte ad ottenere drastici sgravi fiscali.

[2] Tra i tax ruling che, in linea di principio, si prestano ad un uso distorto, l’Unione europea ha considerato anche quelli relativi ai regimi agevolati sui beni immateriali, c.d. “patent box” (che l’Italia ha recentemente introdotto che la legge di stabilità 2015), in quanto parrebbero regimi più adatti a trasferire i redditi delle società che a stimolare l’innovazione.

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